Art. 1.

      1. I benefìci previsti dagli articoli 42 e 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono estesi anche al coniuge e, in mancanza, ai figli di un soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono condizioni di gravità:

          a) le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

          b) le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

          c) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

          d) le patologie di cui alle lettere a), b) e c), per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del coniuge.

      3. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei benefìci ai sensi del comma 1 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o dello specialista di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero

 

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o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla data di ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice. La certificazione delle patologie di cui al citato comma 2 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.